Statuto della SIFB – Associazione Italiana di FotoBiologia
Articolo 1 – Denominazione
È costituita l’Associazione Culturale denominata “SIFB – Associazione Italiana di FotoBiologia” (di seguito citata “Associazione”).
Articolo 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in Padova, Via Francesco Marzolo 5.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative e sezioni distaccate in altre località del territorio nazionale.
Articolo 3 – Durata
L’Associazione ha durata fino al 31 Dicembre 2060
Articolo 4 – Scopi e Finalità
L’Associazione, senza scopo di lucro, persegue i seguenti obiettivi:
1. Riunire i ricercatori che si occupano di fotobiologia in ogni sua declinazione, facilitarne i reciproci contatti, promuovere collaborazioni con scienziati che operano in campi affini, mantenere i rapporti con i ricercatori stranieri che si occupano di fotobiologia attraverso le interazioni con le società nazionali e internazionali esistenti. A tal fine, l’Associazione organizza riunioni scientifiche alle quali possono partecipare anche i non associati.
2. Promuovere la ricerca scientifica nel campo della fotobiologia.
3. Organizzare convegni, seminari e incontri annuali per la divulgazione delle conoscenze scientifiche nel campo della fotobiologia.
4. Favorire lo scambio di informazioni e collaborazioni tra scienziati e professionisti del settore.
5. Favorire la crescita professionale dei giovani associati.
E’ fatto divieto di svolgere attività per scopi diversi da quelli indicati, salvo attività ad essa connesse o strumentali.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà:
1. Organizzare un convegno annuale.
2. Pubblicare materiali informativi e divulgativi.
3. Collaborare con altre associazioni ed enti aventi scopi affini: l’Associazione può aderire ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nell’ambito della fotobiologia. L’eventuale adesione e le sue modalità avvengono a seguito di consultazione degli associati.
Articolo 5 – Associati
Sono Associati le persone o gli enti che conducano, o abbia condotto, ricerche scientifiche concernenti le interazioni fra luce e sistemi biologici. Tali ricerche devono essere comprovate da pubblicazioni su riviste scientifiche soggette a revisione paritaria. Per i neolaureati, saranno considerati anche l’elaborato di tesi di laurea o un progetto di dottorato di ricerca inerente alla fotobiologia.
5.1 Ammissione
L’adesione degli Associati avviene previo pagamento della quota associativa, accompagnato da una comunicazione scritta all’associazione, anche a mezzo di posta elettronica ordinaria. ll Consiglio Direttivo, valutata la richiesta di associazione, si riserva il diritto di negarla qualora il richiedente non soddisfi i requisiti specificati nell’articolo 5 e lo comunica al richiedente a mezzo di posta elettronica.
La quota associativa, la cui entità viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, copre l’iscrizione all’associazione per l’anno solare in corso. il pagamento della quota deve essere effettuato prima della partecipazione al congresso annuale dell’Associazione e comunque non oltre il il dicembre di ogni anno. Qualora il pagamento non sia avvenuto entro la data stabilita, il Consiglio Direttivo, dopo aver inviato un sollecito, si riserva il diritto di dichiararlo moroso.
La quota non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
5.2 Diritti e Doveri
Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e alle attività dell’Associazione, solo se in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
La qualità di associato si perde per decesso, recesso e morosità.
La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – Organi Sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
1. Assemblea
2. Consiglio Direttivo
6.1 Assemblea
L’assemblea delibera su:
* approvazione del bilancio consultivo e preventivo
* sugli indirizzi e direttive generali della Associazione,
* nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente,
* modifiche statutarie,
* scioglimento dell’associazione
* e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
– Gli associati sono convocati in assemblea almeno una volta all’arma.
L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione di giorno, era e luogo stabiliti per la prima e per l’eventuale seconda convocazione dell’adunanza, e dovrà essere comunicata a tutti gli associati mediante posta elettronica ordinaria, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea è valida in prima convocazione quando e presente o rappresentata almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.
L’assemblea è convoca dal Presidente del Consiglio Direttivo e su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, purché in Italia, o in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Essa può tenersi in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.
– Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare solo da altri associati mediante delega in forma scritta, ad eccezione delle delibere inerenti alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo per le quali non è ammessa alcuna delega.
– L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, l’assemblea nomina il proprio Presidente a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
– L’assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Le modifiche dello Statuto necessitano della presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
6.2 Consiglio Direttivo
– L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri dell’associazione, eletti dall’Assemblea, e rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato di pari durata.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
– Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea tra i membri del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno, al fine di deliberare sul bilancio e sull’ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
Alla riunione può essere presente il Presidente uscente (Past President) per i 3 anni successivi alla fine del suo mandato, senza diritto di voto.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio e presieduto dal Presidente, in assenza, dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
– Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
* curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione,
* predisporre il bilancio consuntivo e preventivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea;
* determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
* rigettare le domande degli aspiranti associati;
* ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Articolo 7 – Fondo comune / patrimonio
il patrimonio/ fondo comune dell’Associazione è costituito da:
1. Quote associative annuali.
2. Contributi di enti pubblici, donazioni e lasciti testamentari di privati ed eventuali sponsorizzazioni.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
– dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
– da ogni alba entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.
Articolo 8 — Esercizio Finanziario e Bilancio
8.1 – L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il il dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo, che dovranno essere approvati dall’assemblea degli associati.
8.2 – Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 9 – Scioglimento dell‘Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Articolo 10 – Controversie
Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Articolo 11 – Norme Finali
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.