Statuto della Società Italiana di FotoBiologia ONLUS
Articolo 1
La Società Italiana di FotoBiologia, SIFB in breve, si propone di riunire i Ricercatori italiani che si occupano di fotobiologia, facilitarne i reciproci contatti, promuovere collaborazioni con ricercatori che operano in campi affini, mantenere i rapporti con i ricercatori stranieri che si occupano di fotobiologia attraverso le interazioni con le Società nazionali ed internazionali esistenti.
A tal fine, la Società Italiana di FotoBiologia indice delle Riunioni scientifiche alle quali possono partecipare anche i non soci. A tali riunioni possono essere comunicati anche lavori di non soci, purché presentati da un Socio.
L’eventuale pubblicazione delle note sotto l’egida della Società dovrà essere subordinata al parere di una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo.
La Società non ha scopo di lucro.
La Società ha attualmente Sede in Padova, Via Francesco Marzolo 5.
Articolo 2
La Società Italiana di FotoBiologia è membro della European Society for Photobiology (ESP) di cui accetta lo Statuto. La SIFB può aderire ad altre organizzazioni transnazionali che operano nell’ambito della fotobiologia. L’adesione avviene a seguito di consultazione dei soci (Articolo 5 comma 4).
Articolo 3
Della Società possono far parte chiunque svolga, o abbia svolto, ricerche concernenti le interazioni fra luce e sistemi biologici. Tali ricerche devono essere comprovate da pubblicazioni su riviste scientifiche qualificate. Per i neo laureati saranno considerati anche l’elaborato di tesi di laurea o un progetto di dottorato di ricerca inerente la fotobiologia.La quota annuale di iscrizione è fissata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 4
Gli organi della Società sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Segretario – Tesoriere.
Articolo 5
L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno in occasione del Congresso Italiano di Fotobiologia.
Un’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci.
Ogni singolo membro dell’Assemblea dispone di un voto.
Le decisioni dell’Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria) sono prese a maggioranza semplice dei votanti; sono ammesse le deleghe. Fanno eccezione le votazioni per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della SIFB, che devono essere prese a maggioranza qualificata di 2/3 dei Soci presenti. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate ai Soci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea che deve decidere su di esse. I soci possono essere consultati in forma telematica per votare su tutte le decisioni, escluse quelle che richiedono una maggioranza qualificata.
L’Assemblea dei Soci ha i seguenti diritti e funzioni:
1. Eleggere ogni due anni il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario-Tesoriere, i quali possono essere rieletti senza limite di numero di mandati, salvo quanto precisato al successivo articolo 6 comma 3.
2. Votare le relazioni sulle attività svolte dalla SIFB, i bilanci annuali e le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.
3. Accettare e modificare lo Statuto.
4. Sciogliere la SIFB (vedi articolo 10 dello Statuto).
5. Votare l’eventuale esclusione di uno o più soci, nel caso in cui questi si siano resi responsabili di:
a. Danni morali e/o materiali verso l’Associazione.
b. Mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti Interni o delle Delibere assunte dagli Organi Sociali (Assemblea Soci, Consiglio Direttivo).
c. Mancata ottemperanza al pagamento della quota sociale di iscrizione.
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e da 3 fino a 5 consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo devono essere membri della SIFB.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Presidente. Alla riunione può essere presente il Presidente uscente (Past President) per i 2 anni successivi al suo mandato, senza diritto di voto.
La durata del mandato del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo è di due anni, rinnovabile una sola volta consecutiva, a partire dalla data del Congresso Annuale della Società Italiana di FotoBiologia, dopo le elezioni da parte dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente eletto sostituisce automaticamente il Past-President.
Le attività e le funzioni del Consiglio Direttivo comprendono:
1. La realizzazione degli obiettivi della Società, come indicato nell’Articolo 1 dello Statuto. Obiettivi di particolare rilevanza verranno perseguiti di intesa con le organizzazione internazionali di cui la SIFB è membro.
2. La programmazione e le finalità del Convegno annuale della Società (Congresso Annuale della Società Italiana di FotoBiologia).
3. La gestione delle finanze di SIFB.
4. La relazione accompagnatoria del bilancio annuale, redatto secondo l’articolo 8, da presentare all’Assemblea dei Soci.
5. L’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci.
6. L’organizzazione delle elezioni del Consiglio Direttivo.
7. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti, il cui numero non potrà essere inferiore alla metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Articolo 7
Il Presidente rappresenta la SIFB ed ha le seguenti funzioni:
1. Convocare annualmente l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
2. Convocare annualmente il Consiglio Direttivo.
3. Convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci, se richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
Articolo 8
Il Segretario-Tesoriere ha il compito di redigere un bilancio annuale sulla situazione finanziaria di SIFB per ciascuno dei due anni di calendario successivi alla sua elezione, e di assicurare una corretta gestione degli affari finanziari da parte del Consiglio Direttivo.
Ogni bilancio annuale deve essere redatto entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario al quale si riferisce e dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
In ogni bilancio annuale devono risultare i beni di proprietà dell’Associazione, gli avanzi o disavanzi di gestione, i fondi, le riserve (di utile o di capitale).
Articolo 9
Il reddito della SIFB è composto da:
1. Quote associative annuali da parte dei singoli membri;
2. Contributi del Convegno annuale, vale a dire un decimo della quota di iscrizione al congresso di ogni partecipante.
3. Donazioni e sottoscrizioni provenienti da altre fonti.
Le spese della SIFB comprendono:
1. Tutte le spese connesse con l’organizzazione del Convegno annuale della Società, compresi i contributi per la partecipazione al convegno a studenti e ricercatori non strutturati che vi presentino una comunicazione. Le spese devono essere approvate dal Consiglio Direttivo;
2. Le spese amministrative del Consiglio Direttivo.
Articolo 10
La mozione per sciogliere la SIFB deve essere approvata con il voto della maggioranza qualificata dei membri presenti all’Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria). La proposta dovrà essere poi inviata a tutti i membri e verrà confermata se approvata dalla maggioranza semplice di essi.
All’atto dello scioglimento, i fondi residui della SIFB devono essere utilizzati per scopi scientifici nel campo della fotobiologia.
Articolo 11
L’anno sociale ed il relativo esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 12
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.